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Statuto

ASSOCIAZIONE “STAYUP - ETS”

STATUTO

 

Articolo 1

DEFINIZIONE

L’associazione denominata “Stayup – ETS”, d’ora in avanti «associazione», è un Ente del Terzo Settore che promuove un modello sociale, culturale ed economico fondato sulla durata, la sostenibilità e la cooperazione, al fine di tutelare i beni comuni, preservare le diversità locali e culturali, incoraggiare una cultura d’impresa capace di resilienza, di solidarietà e di un’innovazione sensibile alle esigenze territoriali e ambientali.

Articolo 2

COSTITUZIONE

L’associazione è costituita a iniziativa dei soci fondatori come indicati nell’atto costitutivo.

L’associazione è di diritto italiano, e viene regolata dal presente statuto, dal D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm. (di seguito, Codice del Terzo Settore) e dagli artt. 14 ss. del Codice Civile, in quanto applicabili.

L’associazione è iscritta nella sezione “Altri Enti” del Registro Unico Enti del Terzo Settore.

Con successiva deliberazione dell’Assemblea straordinaria potrà essere richiesto il riconoscimento della personalità giuridica e l’iscrizione nella relativa sezione del RUNTS.

Articolo 3

SEDE E DURATA

L'associazione ha sede legale in Trento, presso la Federazione Trentina della Cooperazione, via Segantini n. 10.

L’associazione ha durata indeterminata.

Articolo 4

SCOPO E ATTIVITÀ

In osservanza dei principi di resilienza e solidarietà sociale ed economica enunciati nell’art. 1 dello statuto e nel “Manifesto di Stayup”, l’associazione promuove un progetto culturale, accademico e imprenditoriale vocato a durare nel tempo e a incidere virtuosamente nel tessuto socio-economico del territorio, sia in termini di benessere generato a vantaggio della collettività, sia di sostenibilità economica, sociale e ambientale. Il paradigma “Stayup” si caratterizza, in particolare, per un approccio che sostiene i progetti culturali, di ricerca scientifica, e le esperienze imprenditoriali che hanno come scopo le ricadute sociali ed economiche positive di lungo periodo, la creazione di valore secondo un approccio mutualistico, e l’attenzione alle imprese e agli stili di vita e di consumo orientati a un’ottica di responsabilità sociale.

Particolare attenzione sarà dedicata alle imprese e istituzioni che si richiamino, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, all’esperienza della cooperazione e dell’impresa sociale. Tra queste, si identificano quali punti di riferimento l’esperienza unitaria della cooperazione trentina rappresentata dalla Federazione trentina della cooperazione, e l’esperienza mutualistica della cooperazione di credito italiana confluita all’interno del Gruppo Cassa Centrale Banca: esperienze riconosciute come strumenti particolarmente vocati al perseguimento del bene comune, alla solidarietà sociale e alla tutela della dignità della persona umana nel processo produttivo.

L’Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all’art. 5, c. 1, del D.Lgs. n. 117/2017, come di seguito indicate:

  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett.d);

  • formazione universitaria e post-universitaria (lett. g);

  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);

  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura della gratuità, della solidarietà e delle attività di interesse generale (lett. j).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l’associazione potrà quindi svolgere le seguenti attività:

  • collaborazione tra i soci fondatori e le rispettive istituzioni di riferimento, e di queste ultime tra loro, finalizzata all’organizzazione di eventi, convegni, seminari, mostre e altre occasioni di incontro e formazione che permettano a docenti, studenti, imprenditori e lavoratori di approfondire, sperimentare, sviluppare e applicare nuove idee e pratiche di cooperazione e di resilienza;

  • promozione di progetti di studio e ricerca, iniziative e scambi culturali, visite di studio, tirocini e altre forme di collaborazione con realtà del mondo imprenditoriale che si riconoscano nei principi dell’associazione;

  • assegnazione di borse di studio, premi e altre forme di sovvenzione di iniziative di studio e di ricerca coerenti con le finalità dell’associazione;

  • attività di informazione, comunicazione e divulgazione, anche nel campo editoriale, mediante pubblicazione di interventi, libri, riviste, e di ogni altro contenuto attinente agli scopi dell’associazione, anche attraverso la gestione di siti internet e di altri mezzi di comunicazione.

  • sia pure in forma accessoria e strumentale, in misura non prevalente ai sensi dell'art. 6 CTS, attività a carattere di impresa volte al finanziamento e sponsorizzazione delle iniziative culturali e istituzionali.

Articolo 5

MARCHIO

Il nome e il logo dell’associazione sono marchi registrati e, unitamente ai domini internet, costituiscono patrimonio della stessa.

La loro gestione, concessione e revoca sono di esclusiva competenza del Consiglio di gestione che ne autorizza l’uso nel rispetto dei principi e norme dell’associazione.

Articolo 6

SOCI

I soci possono essere:

  1. fondatori: sono tali i soci intervenuti nell’atto costitutivo dell’associazione, e quelli ammessi a farne parte con tale qualifica entro 180 giorni dalla data dell’atto costitutivo;

  2. ordinari;

  3. sostenitori, qualora contribuiscano agli scopi dell’associazione mediante liberalità in denaro o in natura, o mediante la prestazione di attività di volontariato a favore dell’associazione;

  4. onorari, qualora siano ammessi a far parte dell’associazione per particolari meriti acquisiti in campo accademico o imprenditoriale, in relazione agli scopi dell’associazione, o in relazione all’opera prestata a favore dell’associazione stessa.

Tutti i soci che sono iscritti da almeno trenta giorni nel libro degli associati possono partecipare alle assemblee, votare su tutti gli argomenti all’ordine del giorno ed essere eletti alle cariche sociali, qualora siano in possesso dei requisiti eventualmente previsti dal presente statuto o dalla legge.

Essi hanno, inoltre, il diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell’art. 15 CTS, con le modalità che verranno stabilite con apposito regolamento del Consiglio di Gestione.

Per i soci diversi dalle persone fisiche l’eleggibilità alle cariche sociali spetta ai rispettivi legali rappresentanti, o ad altro componente del rispettivo organo di amministrazione.

Articolo 7

AMMISSIONE DEI SOCI

Possono essere ammesse a far parte dell’associazione:

  • persone giuridiche, altri enti, società e imprese, sia di diritto privato che pubblico, operanti sia in Italia che all’estero, nei limiti consentiti dal CTS;

  • persone fisiche.

Le persone fisiche possono presentare domanda di ammissione al Consiglio di gestione, dichiarando di avere interesse a partecipare alle attività proposte dall’associazione, di condividerne le finalità e di impegnarsi a rispettarne lo statuto.

Per i soci diversi dalle persone fisiche, la domanda di ammissione dev’essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Sulla domanda di ammissione a socio il Consiglio di gestione delibera entro novanta giorni dalla presentazione della domanda stessa, e comunica all’interessato l’accoglimento o l’eventuale diniego, specificandone le ragioni.

Articolo 7-bis 

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

I soci hanno eguali diritti, ai sensi dell'art. 25 secondo comma CTS; le modalità di esercizio degli stessi saranno disciplinati da apposito regolamento nel rispetto della norma richiamata.

Gli associati hanno il dovere di:

  1. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, sia nei rapporti tra gli associati che tra questi ultimi e gli organi sociali;

  2. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

  3. versare l’eventuale quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e nei termini previsti dal presente Statuto.

Articolo 8

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde, oltre che per recesso volontario, in caso di morte dei soci persone fisiche, in caso di scioglimento dell’ente socio, ovvero a seguito di esclusione deliberata dal Consiglio di gestione nei confronti dei soci in mora nel versamento delle quote o in caso di gravi violazioni dello statuto o di comportamenti incompatibili con lo scopo dell’associazione.

Il recesso volontario dev’essere comunicato per iscritto al Consiglio di gestione e produce effetto immediato, salvo l’obbligo di pagamento della quota sociale per l’anno in corso, qualora dovuta.

La deliberazione di esclusione dev’essere assunta previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato; essa deve essere motivata.

Articolo 9

FINANZIAMENTO - PATRIMONIO

L’associazione è finanziata dalle quote associative versate dai soci, e precisamente:

  • quote di ammissione, stabilite nell’atto costitutivo per i soci fondatori, e con delibera del Consiglio di gestione all’atto dell’ammissione di nuovi soci, secondo criteri stabiliti con apposito regolamento interno;

  • quote associative annuali, qualora deliberate dal Consiglio di gestione a carico dei soci, secondo criteri stabiliti con apposito regolamento interno;

  • quote straordinarie, versate volontariamente dai soci a titolo di liberalità, anche in relazione alla realizzazione di specifici progetti.

L’associazione è finanziata inoltre da eventuali liberalità di terzi non soci, contributi di enti pubblici, sponsorizzazioni, proventi delle proprie attività, e può ricorrere a tutte le altre forme di finanziamento, anche bancario, che saranno deliberate dal Consiglio di gestione.

Le risorse provenienti dai suddetti finanziamenti e i beni mobili e immobili acquistati con esse costituiscono il fondo comune dell’associazione.

I singoli soci e i loro eredi non hanno alcun diritto sul fondo comune, sia durante la vita dell'ente che in caso di scioglimento dello stesso.

Ai sensi dell'art. 37 del Codice Civile i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la quota in caso di recesso.

Articolo 10

ORGANI

Sono organi dell'associazione:

  • L'Assemblea dei soci

  • Il Presidente

  • Il Consiglio di gestione

  • Il Consiglio di indirizzo

  • L’Organo di controllo, qualora nominato.

Articolo 11

ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea è composta dai soci dell’associazione iscritti da almeno trenta giorni nel libro degli associati, ed è convocata e presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un membro del Consiglio di gestione designato dalla stessa Assemblea.

L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno, entro centoottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del rendiconto economico dell’associazione.

L’Assemblea dev’essere inoltre convocata senza ritardo qualora ne faccia richiesta motivata la maggioranza dei soci. Se il numero di questi ultimi è superiore a 25, per la convocazione dell’assemblea è necessaria la richiesta di un quinto dei soci.

L’avviso di convocazione dev’essere inviato a ciascun socio a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata [PEC] o con qualsiasi altro mezzo che garantisca l'avvenuta ricezione, almeno 7 giorni prima della data fissata per la prima convocazione, specificando la data e il luogo della prima e dell’eventuale seconda convocazione, e gli argomenti all’ordine del giorno.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono assunte con voto palese, salvo che per l’elezione delle cariche sociali.

Ciascun socio ha diritto a un voto, e non può rappresentare più di un altro socio.

Le deleghe devono essere conferite per iscritto.

L’Assemblea è convocata in sessione straordinaria per la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto (salvo quelle deliberate dal Consiglio di gestione ai sensi del successivo art. 15), per le operazioni straordinarie quali trasformazione, fusione e scissione, o per lo scioglimento dell’associazione, in sede ordinaria in tutti gli altri casi.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora intervengano la maggioranza dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi, salvo che per l’elezione delle cariche sociali, per la quale si procede a scrutinio segreto e a maggioranza relativa.

L’Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, qualora intervengano almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto, e in seconda convocazione qualora intervenga almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.

Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria sono assunte a maggioranza assoluta dei soci presenti.

Le adunanze dell’assemblea possono tenersi anche esclusivamente in audio-videoconferenza, o in forma mista, purché tali modalità di svolgimento siano specificate nell’avviso di convocazione. In tal caso, le riunioni sono valide qualora al Presidente e al segretario sia consentito di identificare i singoli partecipanti, dandone atto nel relativo verbale.

Articolo 12

COMPITI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Spetta all'Assemblea ordinaria:

  1. eleggere, scegliendoli tra i soci persone fisiche e/o tra i rappresentanti dei soci diversi dalle persone fisiche, il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di gestione nel rispetto dell’art. 14 del presente statuto;

  2. nominare l’Organo di controllo nel rispetto dell'art. 18 del presente statuto;

  3. approvare il rendiconto/bilancio di esercizio dell’associazione, e il bilancio sociale qualora redatto ricorrendo i presupposti di cui all’art. 14 del Codice del Terzo Settore.

  4. deliberare in ordine al compenso per i componenti dell’Organo di controllo, qualora nominato, e all’eventuale compenso del Presidente e dei membri del Consiglio di gestione;

  5. deliberare sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge (art. 25 del D.Lgs. n. 117/2017) o dal presente statuto.

Articolo 13

PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall‘Assemblea ed è il legale rappresentante dell’associazione. Convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio di gestione e ne dirige i lavori; cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di gestione; esercita le attribuzioni eventualmente delegategli dal Consiglio di gestione; può proporre al Consiglio di gestione la nomina di un Direttore, al quale competono, qualora nominato, la gestione amministrativa dell’ente, la direzione del personale e il coordinamento della struttura operativa.

Qualora il Presidente cessi il proprio incarico nel corso del mandato, il Vicepresidente lo sostituisce fino alla successiva Assemblea, che elegge un nuovo Presidente il cui mandato cessa insieme a quello degli altri amministratori.

Articolo 14

CONSIGLIO DI GESTIONE

Il Consiglio di gestione è composto da un numero minimo di 2 fino a un massimo di 5 membri, oltre al Presidente, eletti dall’Assemblea tra i soci persone fisiche e/o tra i rappresentanti dei soci diversi dalle persone fisiche, un terzo dei quali dev’essere scelto tra i soci fondatori.

I rappresentanti dei soci diversi dalle persone fisiche devono essere scelti tra i rispettivi amministratori.

Il Consiglio di gestione elegge tra i propri membri un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

I componenti del Consiglio di gestione, compreso il Presidente, durano in carica per cinque esercizi e possono essere rieletti.

I componenti del Consiglio di gestione eletti in rappresentanza dei soci diversi dalle persone fisiche decadono dall’incarico in caso di perdita del relativo ruolo. Alla loro sostituzione, fino alla successiva assemblea, provvede il Consiglio di gestione a norma del comma successivo del presente articolo, nei limiti consentiti dalla legge.

In caso di cessazione di uno o più amministratori nel corso del mandato, e purchè la legge lo consenta, si applicano le norme del Codice civile relative alla sostituzione degli amministratori di società, in quanto compatibili.

Articolo 15

COMPITI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Spetta al Consiglio di gestione:

  1. deliberare le iniziative per il perseguimento dello scopo dell’associazione, attuando gli indirizzi proposti dal Consiglio di indirizzo;

  2. provvedere alla gestione amministrativa dell’ente, salvo nomina di un Direttore a norma dell’art. 13; in tale ipotesi, compete al Consiglio di gestione vigilare sul funzionamento dell’attività amministrativa e sul generale andamento della gestione;

  3. approvare eventuali regolamenti per il funzionamento dell’associazione;

  4. provvedere alla redazione del rendiconto finanziario/bilancio di esercizio a norma dell’art. 13 del Codice del Terzo Settore, e del bilancio sociale, ricorrendone i presupposti ai sensi dell’art. 14 del Codice del Terzo Settore;

  5. predisporre il programma annuale dell’attività dell’associazione e il relativo budget, anche per singoli progetti, tenendo conto degli indirizzi strategici approvati dal Consiglio di indirizzo, e approvarlo dopo averlo trasmesso in visione ai soci sostenitori;

  6. approvare modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto eventualmente necessarie per adempiere a specifici obblighi di legge, o a disposizioni delle competenti Autorità;

Articolo 16

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Il Consiglio di gestione si riunisce di norma ogni tre mesi, e comunque ogni qualvolta sia richiesto dalla maggioranza dei membri del Consiglio stesso o dal Presidente.

La convocazione del Consiglio è effettuata con avviso scritto, inviato a mezzo di posta elettronica, raccomandata o PEC, almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto a 48 ore e la convocazione stessa può avvenire con qualsiasi mezzo che garantisca l'avvenuta ricezione.

L’avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Le riunioni possono essere convocate anche in audio-videoconferenza, o in forma mista, e si considerano svolte nel luogo, anche diverso dalla sede legale, in cui si trovano il Presidente, cui spetta l’identificazione dei singoli partecipanti, e il segretario.

Le funzioni di segretario possono essere svolte anche da persona non appartenente al Consiglio di gestione.

Per la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri.

Non è consentito il voto per delega.

Articolo 17

CONSIGLIO DI INDIRIZZO

L’assemblea dei soci elegge un Consiglio di indirizzo, la cui presidenza è attribuita a un componente eletto dal Consiglio stesso, cui spetta il compito di determinare gli indirizzi strategici generali dell’attività, con particolare riguardo ai rapporti con le istituzioni accademiche, scientifiche e culturali, ai partenariati con enti pubblici e imprese, e alle principali iniziative da assumere per il perseguimento dello scopo dell’associazione stessa.

Il Consiglio di indirizzo è composto fino a sei membri, anche non soci, in possesso di riconosciuta competenza nelle materie attinenti agli scopi dell’associazione. Un terzo dei componenti del Consiglio di indirizzo dev’essere scelto tra i soci fondatori.

I componenti del Consiglio di indirizzo, compreso il Presidente, durano in carica per cinque esercizi e possono essere rieletti.

Alle riunioni del Consiglio di indirizzo si applicano le disposizioni dell’art. 16 del presente statuto, in quanto compatibili.

Articolo 18

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

La nomina di un organo di controllo è obbligatoria qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 30 del Codice del Terzo Settore. In difetto di tali presupposti, l’Assemblea dei soci ha comunque facoltà di nominare un organo di controllo.

L’organo di controllo può essere monocratico o collegiale.

L’organo di controllo monocratico è costituito da un revisore legale iscritto nel relativo registro, eletto dall’Assemblea.

La nomina di un organo di controllo collegiale diviene obbligatoria qualora il numero complessivo dei soci fondatori e ordinari dell’associazione sia superiore a 50.

L’organo di controllo collegiale assume la denominazione di Collegio sindacale, ed è composto dal Presidente, da due sindaci effettivi e due supplenti.

Il Presidente del collegio e almeno un sindaco effettivo e un supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.

L’organo di controllo dura in carica tre esercizi; i suoi componenti sono rieleggibili.

L’organo di controllo esercita le attribuzioni ed ha i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile in quanto applicabili; deve riferire all'Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle sue funzioni; esamina i rendiconti consuntivi dell’associazione per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture contabili.

All’organo di controllo può essere attribuita dall’Assemblea la revisione legale dei conti, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, a condizione che tutti i suoi membri siano iscritti nell’apposito registro.

Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre, ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei sindaci ne faccia richiesta.

L’organo di controllo deve assistere alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di gestione.

Articolo 19

BILANCIO - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

Gli esercizi finanziari dell'associazione hanno inizio il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di gestione provvede alla redazione del rendiconto per cassa o, ricorrendone i presupposti, al bilancio a norma dell’art. 13 del Codice del Terzo Settore, e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea.

Qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 14 del Codice del Terzo Settore, il Consiglio di gestione redige il bilancio sociale dell’associazione e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea unitamente al bilancio dell’esercizio.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento anche individuale del rapporto associativo.

Articolo 20

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento, cessazione, estinzione o trasformazione dell’associazione sono deliberati dall’Assemblea straordinaria, che nomina contestualmente uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri amministratori o sindaci, e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio dell’associazione a favore di altri enti che perseguano finalità analoghe, o comunque finalità di pubblica utilità e/o interesse generale.

Si richiama integralmente, al riguardo, quanto previsto dagli artt. 9 e 50 CTS.

Articolo 21

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e le altre norme di legge in quanto applicabili, così come previsto dall’art. 3 CTS.

via Segantini, 10 Trento

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